Rev. 03 in vigore dal 18/11/2025
La società Galletti di Galletti Aurelio e C. snc (di seguito, "Galletti snc"), con sede legale in via Antonio Faverzani 13A – 26046 San Daniele Po (CR), P. IVA IT00831070198, in qualità di Operatore del Settore Alimentare (OSA), adotta il presente Codice Etico (il "Codice").
I valori guida della Società sono radicati nei principi di dignità umana, libertà, uguaglianza e solidarietà, come riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. Il Codice definisce i principi e le regole di condotta vincolanti per Soci, Amministratori, Dirigenti, Quadri, Dipendenti, Collaboratori a qualsiasi titolo, Fornitori, Subappaltatori, Consulenti e ogni altro terzo che intrattenga rapporti con Galletti snc (i "Destinatari").
1.1 Il presente Codice è obbligatorio e vincolante per tutti i Destinatari e costituisce un fattivo “Contratto morale”.
1.2 L’osservanza del Codice è condizione essenziale per l’instaurazione e il mantenimento di rapporti di lavoro e/o commerciali con Galletti snc.
1.3 I contratti con terzi devono contenere una clausola di adesione al Codice e la facoltà di risoluzione da parte della Galletti snc in caso di violazioni gravi o reiterate.
2.1 Galletti snc riconosce e rispetta i diritti fondamentali della persona, ispirandosi al Codice di Base della Ethical Trading Iniziative (ETI) e alle Convenzioni ILO.
2.2 La Società adotta un approccio di Human Rights Due Diligence (HRDD) per identificare, prevenire, mitigare e rendicontare gli impatti sui diritti umani lungo l’intera catena del valore.
2.3 Le prassi di acquisto e approvvigionamento (incluse tempistiche e pressione sui costi) sono gestite in modo da non contribuire a violazioni dei diritti umani.
2.4 In caso di conflitto tra norme, si applica la disciplina più favorevole alla persona lavoratrice.
3.1 È vietata qualunque forma di lavoro forzato, vincolato o imposto.
3.2 È vietata la ritenzione di documenti personali o il deposito cauzionale.
3.3 Ogni persona lavoratrice è libera di cessare il rapporto nel rispetto del preavviso di legge o di contratto.
4.1 È garantito il diritto di costituire e aderire a sindacati e di contrattazione collettiva.
4.2 È vietata ogni ritorsione verso rappresentanti e attività sindacali.
4.3 Laddove tali diritti siano limitati dalla legge, si facilitano mezzi paralleli liberi e indipendenti.
5.1 La Società garantisce un ambiente di lavoro sicuro e salubre, adotta misure preventive, svolge formazione periodica documentata e assegna la responsabilità SSL a un rappresentante della Direzione con poteri e deleghe.
5.2 Sono assicurati accesso ad acqua potabile, servizi igienici puliti e, se applicabile, attrezzature per conservare il cibo.
6.1 È vietato l’impiego di bambini; l’età minima non è inferiore al completamento dell’obbligo scolastico e comunque a 16 anni.
6.2 I giovani (<18 anni) non svolgono lavoro notturno o pericoloso.
6.3 In caso di rinvenimento di lavoro minorile, si attivano misure di remediation (rientro scolastico e sostegno transitorio).
7.1 Retribuzioni e benefici rispettano almeno minimi legali/contrattuali e mirano a garantire un salario dignitoso.
7.2 Orario ordinario ≤ 48 ore/settimana; totale ore ≤ 60 in 7 giorni, salvo eccezioni di legge.
7.3 Straordinario volontario e retribuito con maggiorazione raccomandata ≥ 125% della tariffa normale; garantito almeno 1 giorno di riposo ogni 7 (o 2 su 14 ove consentito).
8.1 È vietata ogni discriminazione basata su razza, casta, origine nazionale, religione, età, disabilità, sesso, stato civile, orientamento sessuale, appartenenza sindacale o politica.
8.2 È assicurata la parità tra uomini e donne in materia di occupazione, lavoro e retribuzione.
9.1 Il lavoro si fonda su rapporti riconosciuti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
9.2 È vietato l’uso improprio di appalti, subappalti, lavoro a domicilio o apprendistati senza reale formazione, nonché l’uso eccessivo di contratti a termine per eludere obblighi verso i dipendenti.
10.1 Sono vietati abusi fisici, psicologici, molestie, intimidazioni e ogni trattamento inumano o degradante.
10.2 È garantita tutela contro licenziamenti ingiustificati.
11.1 È vietata l’immissione/messa a disposizione sul mercato UE e l’esportazione di prodotti realizzati, in tutto o in parte, mediante lavoro forzato.
11.2 La Società implementa processi di due diligence, coopera con autorità competenti e adotta misure di ritiro e remediation ove richiesto.
12.1 Il Management integra l’etica nelle pratiche fondamentali, monitora KPI di conformità e valuta periodicamente efficacia di politiche/procedure.
12.2 In caso di violazioni accertate, si facilita un accesso a misure di remediation adeguate (es. pagamento salari dovuti, sostegno transitorio).
13.1 Il Codice è comunicato in forma chiara a tutti i Destinatari.
13.2 È programmata formazione periodica per management e lavoratori, con moduli specifici su lavoro forzato, minori, antitrust, anticorruzione, whistleblowing, privacy, food law, formazione etica e valoriale.
14.1 Nessuna disposizione del Codice può essere interpretata in modo da limitare o ledere diritti umani o libertà fondamentali riconosciuti dal diritto UE, internazionale o costituzionale.
15.1 Tolleranza zero verso ogni forma di corruzione. Omaggi/ospitalità ammessi solo se di modico valore, occasionali, autorizzati.
15.2 Tracciabilità e veridicità delle registrazioni contabili sono obbligatorie.
16.1 I Destinatari evitano conflitti di interessi e dichiarano per iscritto situazioni anche potenziali alla Funzione Risorse Umane HR/Compliance.
17.1 È vietata qualsiasi intesa restrittiva della concorrenza (fissazione prezzi, ripartizione mercati/clienti, scambio di informazioni sensibili).
17.2 I contatti con concorrenti avvengono solo nel rispetto delle norme e previa validazione legale.
18.1 La Società deve astenersi da pratiche commerciali ingannevoli o aggressive, garantendo trasparenza e correttezza.
18.2 È assicurata la sicurezza degli alimenti, la tracciabilità e la qualità, anche attraverso certificazioni riconosciute.
19.1 La Società applica procedure basate sui principi HACCP e mantiene la rintracciabilità di filiera ai sensi della normativa UE ed in conformità con gli standard Global Food Safety Initiative (GFSI).
19.2 Le informazioni al consumatore devono chiare, corrette e conformi alla disciplina sugli alimenti;
20.1 La Società si impegna a conseguire e mantenere almeno una certificazione di sicurezza alimentare riconosciuta dalla Global Food Safety Initiative (GFSI) come strumento di garanzia verso clienti e autorità.
21.1 Sono istituiti canali interni sicuri (anche informatici) per segnalazioni, consentendo l’anonimato, con informative privacy e, ove necessario, DPIA.
21.2 È vietata ogni ritorsione nei confronti del segnalante in buona fede.
21.3 La Società assicura riscontro definendo opportune scadenze.
22.1 I trattamenti di dati personali avvengono nel rispetto del GDPR (liceità, minimizzazione, sicurezza).
23.1 La Società assegna responsabilità e risorse per l’attuazione del Codice e ne monitora l’efficacia almeno annualmente.
23.2 Audit interni/esterni possono essere svolti senza preavviso ragionevole.
24.1 Le violazioni del Codice sono sanzionate secondo CCNL e la pertinente normativa cogente, fatto salvo il risarcimento dei danni.
24.2 Per terzi/fornitori si applicano rimedi contrattuali fino alla risoluzione.
25.1 La Società riconosce l’importanza della sicurezza informatica come valore etico e strategico.
25.2 La Direzione aziendale è responsabile della sicurezza informatica.
25.3 La Direzione deve designare il “Punto di Contatto NIS”
25.4 Il Punto di contatto NIS deve registrare la Galletti snc sulla piattaforma dell’ACN (Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale)
25.5 Il Punto di contatto NIS inoltre designa formalmente il “Referente CIRST” quale persona fisica con competenze tecniche specifiche in materia di sicurezza informatica e gestione degli incidenti. Questo può non appartenere direttamente all’organizzazione, ma deve essere autorizzata ad agire per conto dell’azienda.
25.6 La Società deve destinare risorse adeguate (umane, tecniche e finanziarie) per la gestione del rischio informatico.
25.7 Devono essere adottate misure proporzionate per la protezione dei dati, la continuità operativa e la risposta agli incidenti.
25.8 Il Punto di Contatto NIS” deve notificare gli Incidenti Informatici nei modi stabiliti dalla normativa cogente.
26.1 La Società riconosce che l’adozione di tecnologie digitali avanzate, inclusi sistemi di intelligenza artificiale (IA), comporta responsabilità etiche e giuridiche. L’utilizzo di tali strumenti deve avvenire nel rispetto della dignità umana, dei diritti fondamentali, della trasparenza, della non discriminazione e della sostenibilità,
26.2 L’impiego di IA e algoritmi decisionali deve essere antropocentrico, ovvero orientato a potenziare le capacità umane e non a sostituirle. È vietato l’uso di sistemi che possano compromettere l’autonomia decisionale delle persone, manipolare comportamenti o generare classificazioni sociali automatizzate.
26.3 La Società si impegna a garantire:
• Trasparenza algoritmica, assicurando che i processi decisionali automatizzati siano comprensibili, spiegabili e documentati;
• Sorveglianza umana, prevedendo sempre l’intervento e la supervisione di personale qualificato nei processi decisionali supportati da IA;
• Equità e inclusività, evitando bias algoritmici e discriminazioni basate su età, genere, origine, stato di salute, opinioni politiche o altri fattori personali;
• Protezione dei dati personali, nel rispetto del GDPR, con particolare attenzione ai dati utilizzati per l’addestramento e l’implementazione dei sistemi IA;
26.4 Responsabilità aziendale, designando figure competenti per la supervisione etica e tecnica delle tecnologie digitali, in coordinamento con il Punto di Contatto NIS e il Referente CIRST.
26.5 I fornitori e i partner tecnologici devono garantire la conformità ai principi etici sopra indicati. I contratti con soggetti terzi che forniscono soluzioni digitali o algoritmiche devono includere clausole di responsabilità, trasparenza e auditabilità.
27.1 I contratti con fornitori ritenuti critici devono includere clausole di sicurezza informatica.
27.2 I fornitori critici sono valutati e monitorati attraverso la “due diligence” per garantire la conformità NIS2. Se necessario possono essere condotti audit.
28.1 La Direzione, il punto di contatto NIS2, il referente CIRST e più in generale tutto il personale deve essere formato regolarmente sui rischi informatici secondo le mansioni svolte. La formazione è obbligatoria.
29.1 Il Codice è soggetto a revisione almeno ogni 24 mesi o al mutare del quadro normativo o di fatto.
29.2 Il Codice è affisso nelle unità produttive; copia è fornita ai Destinatari.
30.1 La Società si impegna a integrare i principi di sostenibilità e tutela ambientale in tutte le proprie attività, adottando comportamenti responsabili e conformi alle normative vigenti.
30.2 La Società si impegna a prevenire e ridurre gli impatti ambientali derivanti dalle proprie attività, prodotti e servizi;
30.3 Promuovere l’uso efficiente delle risorse naturali e la riduzione di sprechi ed emissioni;
30.4 Sensibilizzare e coinvolgere il personale e i partner nella cultura della sostenibilità;
30.5 Garantire il miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali, attraverso obiettivi misurabili e il monitoraggio costante dei risultati.
31.1 Il presente Codice entra in vigore immediatamente per tutte le unità operative, a partire dalla data in cui viene firmato dai soci e affisso in bacheca aziendale.
31.2 La data di sottoscrizione sarà indicata accanto alla firma dei soci, a conferma dell’effettiva presa visione e accettazione del contenuto, nonché della data di entrata in vigore del medesimo.
31.3 Il presente Codice sarà consegnato ai destinatari all’inizio di ciascun rapporto.