Galletti

Codice Etico

Rev. 03 in vigore dal 18/11/2025

PREMESSA ISTITUTIVA E DICHIARAZIONE DI IMPEGNO

La società Galletti di Galletti Aurelio e C. snc (di seguito, "Galletti snc"), con sede legale in via Antonio Faverzani 13A – 26046 San Daniele Po (CR), P. IVA IT00831070198, in qualità di Operatore del Settore Alimentare (OSA), adotta il presente Codice Etico (il "Codice").
I valori guida della Società sono radicati nei principi di dignità umana, libertà, uguaglianza e solidarietà, come riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. Il Codice definisce i principi e le regole di condotta vincolanti per Soci, Amministratori, Dirigenti, Quadri, Dipendenti, Collaboratori a qualsiasi titolo, Fornitori, Subappaltatori, Consulenti e ogni altro terzo che intrattenga rapporti con Galletti snc (i "Destinatari").

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Ambito di applicazione e obbligatorietà

1.1 Il presente Codice è obbligatorio e vincolante per tutti i Destinatari e costituisce un fattivo “Contratto morale”.

1.2 L’osservanza del Codice è condizione essenziale per l’instaurazione e il mantenimento di rapporti di lavoro e/o commerciali con Galletti snc.

1.3 I contratti con terzi devono contenere una clausola di adesione al Codice e la facoltà di risoluzione da parte della Galletti snc in caso di violazioni gravi o reiterate.

Articolo 2 – Principi di riferimento e dovuta diligenza

2.1 Galletti snc riconosce e rispetta i diritti fondamentali della persona, ispirandosi al Codice di Base della Ethical Trading Iniziative (ETI) e alle Convenzioni ILO.

2.2 La Società adotta un approccio di Human Rights Due Diligence (HRDD) per identificare, prevenire, mitigare e rendicontare gli impatti sui diritti umani lungo l’intera catena del valore.

2.3 Le prassi di acquisto e approvvigionamento (incluse tempistiche e pressione sui costi) sono gestite in modo da non contribuire a violazioni dei diritti umani.

2.4 In caso di conflitto tra norme, si applica la disciplina più favorevole alla persona lavoratrice.

CAPO II – DIRITTI UMANI E STANDARD DEL LAVORO

Articolo 3 – Lavoro scelto liberamente

3.1 È vietata qualunque forma di lavoro forzato, vincolato o imposto.

3.2 È vietata la ritenzione di documenti personali o il deposito cauzionale.

3.3 Ogni persona lavoratrice è libera di cessare il rapporto nel rispetto del preavviso di legge o di contratto.

Articolo 4 – Libertà di associazione e contrattazione collettiva

4.1 È garantito il diritto di costituire e aderire a sindacati e di contrattazione collettiva.

4.2 È vietata ogni ritorsione verso rappresentanti e attività sindacali.

4.3 Laddove tali diritti siano limitati dalla legge, si facilitano mezzi paralleli liberi e indipendenti.

Articolo 5 – Salute e sicurezza sul lavoro

5.1 La Società garantisce un ambiente di lavoro sicuro e salubre, adotta misure preventive, svolge formazione periodica documentata e assegna la responsabilità SSL a un rappresentante della Direzione con poteri e deleghe.

5.2 Sono assicurati accesso ad acqua potabile, servizi igienici puliti e, se applicabile, attrezzature per conservare il cibo.

Articolo 6 – Divieto di lavoro minorile e protezione dei giovani

6.1 È vietato l’impiego di bambini; l’età minima non è inferiore al completamento dell’obbligo scolastico e comunque a 16 anni.

6.2 I giovani (<18 anni) non svolgono lavoro notturno o pericoloso.

6.3 In caso di rinvenimento di lavoro minorile, si attivano misure di remediation (rientro scolastico e sostegno transitorio).

Articolo 7 – Retribuzioni e orario di lavoro

7.1 Retribuzioni e benefici rispettano almeno minimi legali/contrattuali e mirano a garantire un salario dignitoso.

7.2 Orario ordinario ≤ 48 ore/settimana; totale ore ≤ 60 in 7 giorni, salvo eccezioni di legge.

7.3 Straordinario volontario e retribuito con maggiorazione raccomandata ≥ 125% della tariffa normale; garantito almeno 1 giorno di riposo ogni 7 (o 2 su 14 ove consentito).

Articolo 8 – Non discriminazione e pari opportunità

8.1 È vietata ogni discriminazione basata su razza, casta, origine nazionale, religione, età, disabilità, sesso, stato civile, orientamento sessuale, appartenenza sindacale o politica.

8.2 È assicurata la parità tra uomini e donne in materia di occupazione, lavoro e retribuzione.

Articolo 9 – Rapporti di lavoro stabili

9.1 Il lavoro si fonda su rapporti riconosciuti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

9.2 È vietato l’uso improprio di appalti, subappalti, lavoro a domicilio o apprendistati senza reale formazione, nonché l’uso eccessivo di contratti a termine per eludere obblighi verso i dipendenti.

Articolo 10 – Divieto di trattamenti crudeli o inumani

10.1 Sono vietati abusi fisici, psicologici, molestie, intimidazioni e ogni trattamento inumano o degradante.

10.2 È garantita tutela contro licenziamenti ingiustificati.

CAPO III – CONFORMITÀ, VIGILANZA E RIMEDI

Articolo 11 – Divieto UE di prodotti da lavoro forzato

11.1 È vietata l’immissione/messa a disposizione sul mercato UE e l’esportazione di prodotti realizzati, in tutto o in parte, mediante lavoro forzato.

11.2 La Società implementa processi di due diligence, coopera con autorità competenti e adotta misure di ritiro e remediation ove richiesto.

Articolo 12 – Ruoli, responsabilità e remediation

12.1 Il Management integra l’etica nelle pratiche fondamentali, monitora KPI di conformità e valuta periodicamente efficacia di politiche/procedure.

12.2 In caso di violazioni accertate, si facilita un accesso a misure di remediation adeguate (es. pagamento salari dovuti, sostegno transitorio).

Articolo 13 – Formazione e comunicazione

13.1 Il Codice è comunicato in forma chiara a tutti i Destinatari.

13.2 È programmata formazione periodica per management e lavoratori, con moduli specifici su lavoro forzato, minori, antitrust, anticorruzione, whistleblowing, privacy, food law, formazione etica e valoriale.

Articolo 14 – Clausola di salvaguardia

14.1 Nessuna disposizione del Codice può essere interpretata in modo da limitare o ledere diritti umani o libertà fondamentali riconosciuti dal diritto UE, internazionale o costituzionale.

CAPO IV – INTEGRITÀ, ANTICORRUZIONE E CONFLITTI DI INTERESSI

Articolo 15 – Prevenzione della corruzione

15.1 Tolleranza zero verso ogni forma di corruzione. Omaggi/ospitalità ammessi solo se di modico valore, occasionali, autorizzati.

15.2 Tracciabilità e veridicità delle registrazioni contabili sono obbligatorie.

Articolo 16 – Conflitti di interessi

16.1 I Destinatari evitano conflitti di interessi e dichiarano per iscritto situazioni anche potenziali alla Funzione Risorse Umane HR/Compliance.

CAPO V – CONCORRENZA LEALE E TUTELA DEL CLIENTE

Articolo 17 – Antitrust

17.1 È vietata qualsiasi intesa restrittiva della concorrenza (fissazione prezzi, ripartizione mercati/clienti, scambio di informazioni sensibili).

17.2 I contatti con concorrenti avvengono solo nel rispetto delle norme e previa validazione legale.

Articolo 18 – Codice del Consumo e pratiche corrette

18.1 La Società deve astenersi da pratiche commerciali ingannevoli o aggressive, garantendo trasparenza e correttezza.

18.2 È assicurata la sicurezza degli alimenti, la tracciabilità e la qualità, anche attraverso certificazioni riconosciute.

CAPO VI – OSA: SICUREZZA ALIMENTARE, IGIENE, ETICHETTATURA E TRACCIABILITÀ

Articolo 19 – Obblighi normativi

19.1 La Società applica procedure basate sui principi HACCP e mantiene la rintracciabilità di filiera ai sensi della normativa UE ed in conformità con gli standard Global Food Safety Initiative (GFSI).

19.2 Le informazioni al consumatore devono chiare, corrette e conformi alla disciplina sugli alimenti;

Articolo 20 – Certificazioni GFSI

20.1 La Società si impegna a conseguire e mantenere almeno una certificazione di sicurezza alimentare riconosciuta dalla Global Food Safety Initiative (GFSI) come strumento di garanzia verso clienti e autorità.

CAPO VII – SEGNALAZIONI (WHISTLEBLOWING) E PROTEZIONE DATI

Articolo 21 – Canali e protezioni

21.1 Sono istituiti canali interni sicuri (anche informatici) per segnalazioni, consentendo l’anonimato, con informative privacy e, ove necessario, DPIA.

21.2 È vietata ogni ritorsione nei confronti del segnalante in buona fede.

21.3 La Società assicura riscontro definendo opportune scadenze.

Articolo 22 – Protezione dei dati personali

22.1 I trattamenti di dati personali avvengono nel rispetto del GDPR (liceità, minimizzazione, sicurezza).

CAPO VIII – ATTUAZIONE, CONTROLLI, DISCIPLINA E REVISIONE

Articolo 23 – Governance e monitoraggio

23.1 La Società assegna responsabilità e risorse per l’attuazione del Codice e ne monitora l’efficacia almeno annualmente.

23.2 Audit interni/esterni possono essere svolti senza preavviso ragionevole.

Articolo 24 – Sistema disciplinare

24.1 Le violazioni del Codice sono sanzionate secondo CCNL e la pertinente normativa cogente, fatto salvo il risarcimento dei danni.

24.2 Per terzi/fornitori si applicano rimedi contrattuali fino alla risoluzione.

CAPO IX – IMPEGNO ETICO SULL’USO DELLE TECNOLOGIE DIGITALI E CYBERSECURITY

Articolo 25 – Responsabilità e Governance

25.1 La Società riconosce l’importanza della sicurezza informatica come valore etico e strategico.

25.2 La Direzione aziendale è responsabile della sicurezza informatica.

25.3 La Direzione deve designare il “Punto di Contatto NIS”

25.4 Il Punto di contatto NIS deve registrare la Galletti snc sulla piattaforma dell’ACN (Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale)

25.5 Il Punto di contatto NIS inoltre designa formalmente il “Referente CIRST” quale persona fisica con competenze tecniche specifiche in materia di sicurezza informatica e gestione degli incidenti. Questo può non appartenere direttamente all’organizzazione, ma deve essere autorizzata ad agire per conto dell’azienda.

25.6 La Società deve destinare risorse adeguate (umane, tecniche e finanziarie) per la gestione del rischio informatico.

25.7 Devono essere adottate misure proporzionate per la protezione dei dati, la continuità operativa e la risposta agli incidenti.

25.8 Il Punto di Contatto NIS” deve notificare gli Incidenti Informatici nei modi stabiliti dalla normativa cogente.

Articolo 26 – Etica nell’uso delle tecnologie digitali e dell’intelligenza artificiale

26.1 La Società riconosce che l’adozione di tecnologie digitali avanzate, inclusi sistemi di intelligenza artificiale (IA), comporta responsabilità etiche e giuridiche. L’utilizzo di tali strumenti deve avvenire nel rispetto della dignità umana, dei diritti fondamentali, della trasparenza, della non discriminazione e della sostenibilità,

26.2 L’impiego di IA e algoritmi decisionali deve essere antropocentrico, ovvero orientato a potenziare le capacità umane e non a sostituirle. È vietato l’uso di sistemi che possano compromettere l’autonomia decisionale delle persone, manipolare comportamenti o generare classificazioni sociali automatizzate.

26.3 La Società si impegna a garantire:
• Trasparenza algoritmica, assicurando che i processi decisionali automatizzati siano comprensibili, spiegabili e documentati;
• Sorveglianza umana, prevedendo sempre l’intervento e la supervisione di personale qualificato nei processi decisionali supportati da IA;
• Equità e inclusività, evitando bias algoritmici e discriminazioni basate su età, genere, origine, stato di salute, opinioni politiche o altri fattori personali;
• Protezione dei dati personali, nel rispetto del GDPR, con particolare attenzione ai dati utilizzati per l’addestramento e l’implementazione dei sistemi IA;

26.4 Responsabilità aziendale, designando figure competenti per la supervisione etica e tecnica delle tecnologie digitali, in coordinamento con il Punto di Contatto NIS e il Referente CIRST.

26.5 I fornitori e i partner tecnologici devono garantire la conformità ai principi etici sopra indicati. I contratti con soggetti terzi che forniscono soluzioni digitali o algoritmiche devono includere clausole di responsabilità, trasparenza e auditabilità.

Articolo 27 - Sicurezza Informatica della Supply Chain

27.1 I contratti con fornitori ritenuti critici devono includere clausole di sicurezza informatica.

27.2 I fornitori critici sono valutati e monitorati attraverso la “due diligence” per garantire la conformità NIS2. Se necessario possono essere condotti audit.

Articolo 28 - Formazione e Cultura della Sicurezza Informatica (Cybersecurity)

28.1 La Direzione, il punto di contatto NIS2, il referente CIRST e più in generale tutto il personale deve essere formato regolarmente sui rischi informatici secondo le mansioni svolte. La formazione è obbligatoria.

Articolo 29 – Revisione e distribuzione

29.1 Il Codice è soggetto a revisione almeno ogni 24 mesi o al mutare del quadro normativo o di fatto.

29.2 Il Codice è affisso nelle unità produttive; copia è fornita ai Destinatari.

CAPO X – IMPEGNO ETICO DELLA DIREZIONE PER LA SOSTENIBILITA’ E L’AMBIENTE

Articolo 30 – Impegno della direzione

30.1 La Società si impegna a integrare i principi di sostenibilità e tutela ambientale in tutte le proprie attività, adottando comportamenti responsabili e conformi alle normative vigenti.

30.2 La Società si impegna a prevenire e ridurre gli impatti ambientali derivanti dalle proprie attività, prodotti e servizi;

30.3 Promuovere l’uso efficiente delle risorse naturali e la riduzione di sprechi ed emissioni;

30.4 Sensibilizzare e coinvolgere il personale e i partner nella cultura della sostenibilità;

30.5 Garantire il miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali, attraverso obiettivi misurabili e il monitoraggio costante dei risultati.

CAPO XI – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 31 – Entrata in vigore

31.1 Il presente Codice entra in vigore immediatamente per tutte le unità operative, a partire dalla data in cui viene firmato dai soci e affisso in bacheca aziendale.

31.2 La data di sottoscrizione sarà indicata accanto alla firma dei soci, a conferma dell’effettiva presa visione e accettazione del contenuto, nonché della data di entrata in vigore del medesimo.

31.3 Il presente Codice sarà consegnato ai destinatari all’inizio di ciascun rapporto.

Contatti

Via Faverzani 13,
26046 San Daniele Po, CR (Italia)
+39 0372 65544

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